La scuola è una comunità educativa dove tutti, adulti e ragazzi, sono chiamati a dare il loro contributo attivo e personale per creare un clima di benessere che permetta la maturazione e valorizzazione di ogni persona. Pertanto le regole fissate non sono una limitazione alla libertà individuale, ma nascono dalla comune volontà di creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso della professionalità, della libertà, delle convinzioni, della sensibilità, dei principi religiosi e morali di ciascuno.
CAPO I - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - CONVOCAZIONE
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni (salvo urgenti necessità).
La convocazione deve essere effettuata con email o lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, indicando gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART.2 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.
ART. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
ART. 4 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
TITOLO II - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE E ASSEMBLEE GENITORI
ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE O DI CLASSE
Il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e controfirmata dalla maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente composti
- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia
- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie
- dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado.
Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe
- nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato, si riuniscono in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994.
In particolare
- formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado)
- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori e alunni.
Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.
ART. 6 - PROGRAMMAZIONE RIUNIONI
Le riunioni devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge.
I Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe si riuniscono con le modalità e con le competenze previste dall’art.5 del D.L.n.297 del 16.04.1994 e s.m.i.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe con la sola presenza dei docenti.
ART.7 - PARTECIPAZIONE
Quando gli argomenti da trattare richiedano l'intervento di esperti o rappresentanti di Enti o Associazioni questi possono essere invitati per illustrare gli argomenti.
ART.8 - ASSEMBLEA DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI
I genitori degli alunni possono riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt.12 e 15 del T.U. del 16.04.1994 n.297 e s.m.i. per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.
Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di Intersezione/lnterclasse/Classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici.
Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni e sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei docenti o dei genitori presenti designato dal Presidente dell'assemblea. Copia del Verbale viene inviato al Dirigente Scolastico.
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
TITOLO III - COLLEGIO DEI DOCENTI
ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
TITOLO IV - CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART.10 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTOIl consiglio di Istituto è composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 membri del personale ATA e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto) e ha durata triennale. L’elezione dei suoi componenti e il suo funzionamento sono regolati dall’art 8 del D.L.vo 297/94 e s.m.i.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e deve comunque avvenire, previa emanazione dei decreti di nomina, non oltre il 35° giorno della data in cui sono stati proclamati gli eletti.
ART.11 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, la votazione si ripete fino al raggiungimento della maggioranza dei voti. Alla quinta votazione, in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano d’età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente fra i genitori.
ART.12 - ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nella prima seduta il Consiglio elegge, con votazione separata da quella di cui al precedente art. 13, la Giunta Esecutiva.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un non docente e da due genitori. Sono candidati tutti i membri del Consiglio con esclusione dei membri di diritto della Giunta che sono il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A).
Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Partecipano alla votazione tutti i membri del Consiglio, compresi il Dirigente Scolastico e, qualora eletto quale membro del Consiglio, il D.S.G.A.
Ciascun elettore può indicare una preferenza per ciascuna delle componenti indicando nella scheda il nominativo di un docente ,di un non docente e di un genitore.
Le modalità per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto rientrano nelle competenze del Consiglio stesso. Si stabilisce inoltre, che in caso di parità di voti, viene eletto nella Giunta Esecutiva il più anziano d’età.
La giunta prepara i lavori del Consiglio di Istituto e predispone il Programma annuale e il conto consuntivo.
ART.13 - ELEZIONE DELL’ORGANO INTERNO DI GARANZIA
L’Organo Interno di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato e da due rappresentanti dei genitori eletti, all’interno del Consiglio d’Istituto, ha il compito di esaminare i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado.
Le deliberazioni vengono espresse dall’Organo stesso nei 10 giorni successivi al ricevimento dei suddetti ricorsi.
L’Organo Interno di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento di disciplina allegato al presente Regolamento di Istituto.
ART.14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
In caso di convocazione straordinaria è sufficiente la comunicazione telefonica o verbale almeno 24 ore prima assicurando comunque ad ogni membro l'avviso in tempo utile.
Il Consiglio di Istituto di regola si riunisce ogni tre mesi tranne luglio e agosto e salvo riunioni straordinarie o relativi aggiornamenti.
Il Consiglio di Istituto può essere convocato in seduta straordinaria su proposta del Presidente del Consiglio di Istituto, o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, o su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione degli insegnanti. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, la presidenza viene assunta dal genitore più anziano. In assenza della componente genitori il Consiglio può essere presieduto dal consigliere più anziano di età.
ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI
I componenti del Consiglio quando sono impossibilitati a partecipare devono darne comunicazione in Direzione. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza .
Il Presidente del Consiglio apre la seduta e constatato il numero legale dei consiglieri invita il Segretario a dare lettura del Verbale della riunione precedente e quindi dà inizio ai lavori secondo l’ordine del giorno.
Durante la seduta possono essere sentiti a titolo consultivo, su invito del Consiglio di Istituto, specialisti per consigli utili ai fini degli argomenti trattati. Chiusa la discussione si procede alla votazione per alzata di mano.
Per questioni riguardanti persone o, a richiesta dei componenti, si vota a scrutinio segreto. Esauriti gli argomenti la seduta viene dichiarata chiusa.
ART. 16 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. Dovrà essere accertato dai Consiglieri stessi, e per ogni seduta, il loro titolo di elettore mediante conoscenze personali o consultazioni degli elenchi degli elettori.
Gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (docenti, genitori e personale A.T.A.) sono ammessi senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, purché la capienza dei locali lo consenta e non venga ostacolato l'ordinato svolgimento delle sedute.
Il Presidente del Consiglio di Istituto può a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, disporre
la non ammissione del pubblico alle riunioni. In ogni caso, per rispetto della riservatezza, non è ammesso il pubblico ogni qualvolta siano in discussione argomenti attinenti singole persone.
ART. 17 - GRUPPI DI STUDIO
Il Consiglio si può articolare in gruppi di studio sui diversi argomenti. Questi gruppi possono essere integrati da esperti, genitori non membri del Consiglio, docenti, chiamati a partecipare alle riunioni stesse.
ART. 18 - RIUNIONI CONGIUNTE CON ALTRI CONSIGLI
È possibile promuovere, previa apposita delibera, su particolari argomenti riunioni congiunte con altri Consigli di Circolo, o di Istituto, con le Amministrazioni di Enti Locali e con le forze sindacali e sociali e con gli altri organi collegiali dell’Istituto.
ART. 19 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto è disciplinata dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
La pubblicazione all'albo pretorio del sito www.istitutocomprensivocostigliole.eu avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio e la copia deve rimanere esposta per almeno dieci giorni.
Le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato, non vanno esposte all’albo.
I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati negli uffici di Segreteria e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta secondo le leggi vigenti.
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
ART. 1 - COMUNITA' SCOLASTICA ART. 2 - DIVIETO DI FUMO In riferimento alla normativa vigente (L.n. 584, D.P.C.1996, L.n.31 2003, Accordo Stato Regioni del 16.12.2004) è vietato fumare in tutti i locali scolastici. In ogni plesso il Dirigente Scolastico nomina personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare eventuali infrazioni. ART.3 - USO DEL TELEFONO L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici personali da parte degli studenti è vietato in tutti i locali e gli spazi esterni della scuola. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e sue modificazioni (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni della scuola secondaria di primo grado sono riportate nella Tabella delle infrazioni disciplinari allegata. Per gli alunni della scuola primaria verranno decise dal Consiglio di interclasse con la sola componente dei docenti. Esse sono definite al fine di garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole e la diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile. La scuola svolge attività formative rivolte ad allievi e personale finalizzate ad un uso corretto degli strumenti tecnologici e alla conoscenza della normativa vigente in merito al codice per la protezione dei dati personali. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA. Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. Il telefono fisso della scuola deve essere utilizzato esclusivamente per telefonate di servizio o per comunicazioni urgenti con le famiglie degli alunni e l’uso di internet va limitato alla didattica, all’aggiornamento, all’informazione e alla formazione del personale interno. Onde evitare l’uso improprio dei telefoni e limitare i costi sostenuti dai Comuni è istituito un registro delle telefonate in ogni scuola: tutto il personale dovrà indicare sul registro le telefonate fatte (ora-destinatario e firma di chi effettua la chiamata) Il Registro viene periodicamente controllato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di plesso nell’ambito della funzione esercitata su incarico. ART.4 – MATERIALE DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI Non è consentita la distribuzione nella scuola di materiale pubblicitario o commerciale di alcun tipo. Avvisi di attività culturali, sociali e ricreative che abbiano il patrocinio dei Comuni, delle Proloco e di Enti ed istituzioni educative e sportive presenti sul territorio possono essere consegnate al coordinatore di plesso che le metterà a disposizione degli alunni.
ART.5 - ENTRATA ART. 6 – USCITA DEGLI ALUNNI Scuola dell’infanzia L’uscita dai locali scolastici è consentita con l’affido del minore ad un genitore o a un adulto maggiorenne delegato. Scuola Primaria e Secondaria di primo grado La famiglia sottoscrive, a inizio anno scolastico, una “Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all’uscita di scuola”, nella quale sceglie quale fra le quattro opzioni previste intenda adottare al termine delle lezioni per il ritiro del proprio figlio: provvedere personalmente al ritiro, delegare un adulto maggiorenne, autorizzare l’utilizzo del trasporto collettivo, autorizzare l’uscita autonoma (classe V Primaria e Secondaria) quando il percorso per raggiungere l’abitazione non presenta rischi particolari. ART. 7 – RITARDI - USCITE ANTICIPATE - ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate al momento del rientro a scuola con comunicazione scritta dei genitori. In caso di assenza gli alunni sono invitati a rivolgersi ai compagni per provvedere ai lavori assegnati e se è prolungata , il genitore contatterà i docenti per concordare eventuali recuperi. ART.8 - DOVERI DEGLI ALUNNI ART.9 - MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 7 e, per la Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità, costituiscono mancanze disciplinari che si identificano nei seguenti comportamenti: Questo elenco non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili. ART.10 - SANZIONI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari applicabili sono da rapportarsi all’infrazione dei doveri degli alunni e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell’infrazione. A fronte dei comportamenti sopra indicati (art 8) si procederà con gradualità come segue: ART. 11 - ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE Possono irrogare le sanzioni: il singolo docente, il Consiglio di Interclasse / Classe e il Dirigente Scolastico in relazione alla gravità della mancanza disciplinare. Si allega Patto di corresponsabilità e tabella infrazioni disciplinari/sanzioni / organi competenti per la Scuola secondaria di primo grado ART.12 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dell'allievo e/o dei genitori qualora lo richiedano; decisione. Trattandosi di minori i docenti devono comunque sempre informare I genitori o convocarli per un colloquio chiarificatore. Avverso alla decisione, nella Secondaria di primo grado è possibile presentare ricorso all’Organo di garanzia entro il termine di dieci giorni. Riprendendo i contenuti del POF la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado come servizio pubblico, rivolto a bambini dai tre agli quattordici anni, identifica i propri utenti anche nei genitori e quindi si pone nei confronti delle famiglie come interlocutore in grado di rappresentarne i bisogni, sollecitarne ed accoglierne le proposte, fornire risposte educative adeguate. La famiglia entra a pieno titolo nella scuola in quanto rappresentante dei bambini e come tale è chiamata a stringere un PATTO EDUCATIVO con la scuola per condividere responsabilità ed impegni nel rispetto reciproco dei ruoli. ART.13 - DOVERI DEI GENITORI
ART.14 - DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE ART 15 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI Il personale docente dovrà trovarsi in scuola almeno cinque minuti prima dell’orario delle lezioni. Il docente della prima ora deve segnare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e le eventuali giustificazioni. Durante lo svolgimento delle lezioni la vigilanza degli alunni è affidata esclusivamente al docente tenuto al servizio in quel momento sulla classe. Qualora il docente debba abbandonare la classe in caso di forza maggiore dovrà preoccuparsi di non lasciare incustoditi gli alunni servendosi dei collaboratori scolastici o in mancanza di questi avvisando un collega. Per la Scuola Primaria, durante l'intervallo, che deve durare almeno dieci minuti e non più di venti o durante le pause intermedie pomeridiane, l'insegnante vigila sul comportamento degli alunni e accompagna la classe ai servizi igienici in turno con le altre classi Per la Scuola Secondaria di primo grado l’intervallo è di dieci minuti e non è consentito agli alunni rimanere nelle aule. Gli alunni devono recarsi ai servizi durante l’intervallo. Durante le lezioni, l’uscita dall’aula è consentita solo in caso di necessità. Nell’intervallo l’assistenza nei corridoi e nei servizi è assicurata dal personale docente e non docente secondo turni di vigilanza. Al termine delle lezioni i docenti: ART 16 – ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi o sezioni, alle attività curricolari e alle attività opzionali, in base ai seguenti criteri: - continuità didattica, salvo casi di oggettiva e accertata inopportunità - limitazione, per quanto possibile, del numero di insegnanti operanti su una stessa classe - valorizzazione delle competenze professionali Per i principi dell’imparzialità e della trasparenza della pubblica amministrazione, la presenza di un proprio figlio nella classe o sezione è motivo di incompatibilità – salvo impossibilità di procedere altrimenti – per l’assegnazione di un docente alla classe medesima. Ciascun docente è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di un proprio figlio nella classe o sezione a cui potrebbe essere assegnato. In caso di sdoppiamento di classi o sezioni, uno o più docenti già appartenenti alla classe o sezione da sdoppiare dovranno essere assegnati a ciascuna delle classi o sezioni in cui gli alunni sono stati smistati. L’assegnazione degli ambiti disciplinari viene effettuata tenendo conto delle esigenze didattiche, anche in sintonia con il mantenimento della continuità didattica. I docenti di sostegno verranno assegnati alle classi o sezioni in base ai seguenti criteri: - continuità didattica, per quanto possibile, con l’alunno in situazione di handicap - valorizzazione delle specifiche competenze professionali possedute in relazione alla tipologia e alla gravità dell’handicap degli alunni; - costituzione di cattedre il meno possibile frazionate su più plessi o più moduli. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nella scuola Secondaria l’assegnazione dei docenti da parte del Dirigente Scolastico avverrà in modo da assicurare ad ogni corso pari stabilità di insegnanti Nell’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente terrà conto dei seguenti criteri: - continuità didattica, salvo casi di oggettiva e accertata inopportunità - valorizzazione delle competenze professionali. Per i principi dell’imparzialità e della trasparenza della pubblica amministrazione, la presenza di un proprio figlio nella classe è motivo di incompatibilità – salvo impossibilità di procedere altrimenti – per l’assegnazione di un docente alla classe medesima. Ciascun docente è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico della presenza di un proprio figlio nella classe o sezione a cui potrebbe essere assegnato. ART.17 – CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola dell’Infanzia e frequentanti nell’anno scolastico precedente hanno diritto di riconferma. In caso di eccedenze di richieste di iscrizione, pervenute entro il termine previsto dall’annuale Circolare Ministeriale, rispetto al numero massimo di posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di ammissione: ART.18 – CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA – LISTE DI ATTESA Dove il numero degli iscritti alla classe prima supera quello consentito dalla normativa vigente in termini di sicurezza si seguono i seguenti criteri per stabilire l’ordine di precedenza: ART.19 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Le classi vengono definite da un’apposita commissione, la quale tiene conto dei seguenti criteri: Dopo la pubblicazione degli elenchi delle classi nessuna modifica è operabile, salvo errori meramente materiali. ART.20 – DEROGHE PER LE ASSENZE SUPERIORI AI TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO In riferimento al D.P.R. n.122/2009, art.14, comma 7. “Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: ART.21 - ASSISTENZA ALLA MENSA All’inizio di ogni anno scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti a frequentare la mensa il Dirigente scolastico individua in ogni scuola il numero dei docenti necessari a svolgere l’assistenza durante tale attività. Per agevolare il controllo degli alunni che usufruiscono del servizio mensa si indicano le seguenti disposizioni: Nessun alunno può essere allontanato o allontanarsi volontariamente da scuola né comunicare all’insegnante di non fermarsi a mensa senza che i genitori siano avvertiti o ne abbiano data autorizzazione scritta. ART.22 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE I docenti realizzano e mantengono i rapporti con le famiglie con le seguenti modalità: Con cadenza quadrimestrale si svolgono gli incontri con i genitori convocati dall’equipe pedagogica dei docenti che operano sulla classe: i docenti informano i genitori sul processo di apprendimento dell’alunno, sulla partecipazione alla vita della scuola e sulle competenze acquisite . Con cadenza quadrimestrale i docenti convocano i genitori per illustrare gli esiti della valutazione e consegnare ai genitori il documento rappresentato dalla “scheda di osservazione” per gli alunni delle scuole dell’infanzia e dal “Documento di valutazione” per gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado . I docenti possono chiamare i genitori a colloqui individuali o alla compilazione di questionari finalizzati a: I genitori possono chiedere incontri individuali con i docenti mediante comunicazione scritta indicando l’argomento che intendono trattare, concordando l’orario con i docenti della scuola Primaria oppure previoappuntamento dopo l’entrata o l’uscita degli alunni o nel giorno della programmazione settimanale (prima o dopo) Per la Secondaria di primo grado si procede all’individuazione di un orario, previo appuntamento, tale orario viene consegnato alla famiglia. ART.23 - DIRITTO DELLA TRASPARENZA NELLA DIDATTICA La famiglia ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola. I docenti si fanno carico di illustrare ai genitori all’inizio dell’anno scolastico il POF e recepiranno le osservazioni e i suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione dei Consigli di classe, di Interclasse e Intersezione. Ogni docente inoltre è tenuto ad esplicitare le metodologie didattiche che intende seguire, le modalità di verifica e di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e motivata nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di incentivare l’autostima individuando i propri punti di forza e di debolezza e quindi di migliorare il proprio rendimento scolastico. ART. 24 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ I Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato dal coordinatore di classe alle famiglie degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado nella riunione di presentazione dell’offerta formativa. La sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità viene richiesta alle famiglie a inizio anno scolastico. ART.25 - USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA L’aula di informatica è assegnata dal Dirigente scolastico ad un docente responsabile che svolge le funzioni di sub-consegnatario e ha il compito di curare il calendario di accesso, predisporre il registro, proporre interventi di manutenzione, di ripristino, la sostituzione di attrezzature ecc. Il laboratorio può essere utilizzato dal personale docente per attività didattiche, di aggiornamento, di informazione o di predisposizione di materiale didattico. L’orario di accesso è concordato con il docente responsabile. L’aula informatica rimane chiusa al di fuori dell’orario previsto e la chiave per l’accesso all’aula è custodita in locale chiuso per evitare intrusioni di esterni. I docenti che accedono con gli alunni o individualmente dovranno annotarlo sul registro d’uso su cui segnalano anche le anomalie o i malfunzionamenti riscontrati. Il laboratorio deve essere lasciato in ordine al termine dell’uso. E’ vietato scaricare e caricare autonomamente programmi senza consultare il responsabile. E’ responsabilità del docente che al termine dell’attività della classe non risultino modificati: desktop, sfondo, screensaver, suoni ecc. Tutti i file vanno salvati in cartelle chiaramente denominate (classe) e organizzate all’interno della cartella documenti (i documenti non salvati correttamente verranno eliminati). Si dispone di limitare al massimo il quantitativo di materiali stampati, in particolare a colori. Non utilizzare chiavi USB personali senza previo controllo antivirus. ART.26 - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SUSSIDI Il materiale didattico viene affidato a diversi consegnatari (docenti o personale ATA) i quali avranno cura di conservarlo, verificarne lo stato di conservazione, gestirlo in base a criteri stabiliti dagli Organi competenti (Dirigente Scolastico, DSGA, Consiglio di Istituto). In qualsiasi momento delle lezioni ogni insegnante può prelevare sotto la propria responsabilità il sussidio didattico o il materiale che gli necessita quale complemento della lezione da svolgere seguendo le disposizioni e le modalità stabilite e riponendolo al proprio posto al termine dell’uso. A chiusura dell'anno scolastico il coordinatore di plesso provvederà ad una revisione dello stato dei sussidi e delle dotazioni per l’eventuale riparazione o proposta di sostituzione. I sussidi didattici di maggiore entità vengono conservati in locali idonei e sicuri ed essendo inventariati devono essere riconsegnati DSGA qualora dovessero essere eliminati perché obsoleti o fuori uso. ART.27 - USO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai seguenti criteri generali : ART.28 - IL RUOLO DEL PERSONALE ATA ART.29 - PERSONALE AMMINISTRATIVO ART.30 - COLLABORATORI SCOLASTICI ART.31 – USCITE BREVI NEI DINTORNI DELLA SCUOLA Le uscite brevi nei dintorni della scuola si configurano come ricognizioni d’ambiente sul territorio comunale. Spetta ai docenti valutare se sussistono pericoli o difficoltà prevedibili o probabili tenendo conto del numero e dell'entità degli alunni, del luogo meta dell'escursione, dell'itinerario da percorrere e dell'attività didattica prevista. Per queste uscite è sufficiente che gli insegnanti diano preavviso al Dirigente Scolastico ART.32 - VISITE GUIDATEscite didattiche Si svolgono durante l'orario scolastico in un tempo non superiore alle 4 – 5 ore. Per le visite guidate da realizzarsi con scuolabus comunali o con autobus di linea l'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico a condizione che l'uscita sia compresa nella programmazione annuale e si riferisca ad attività formative inserite nel P.O.F. ART.33 – VIAGGI DI ISTRUZIONE In quanto attività formativa e quindi presente nel POF, i viaggi di istruzione devono seguire le varie fasi dell’iter progettuale (progettazione, approvazione, organizzazione, esecuzione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) ed essere organizzati in modo integrato con le finalità e le altre attività deliberate . Nell’organizzazione dei viaggi si dovrà inoltre tener conto che siano economicamente sostenibili dalle famiglie e che, sotto il profilo della sicurezza, presentino eccellenti elementi di garanzia, pertanto è opportuno che ogni classe effettui non più di due viaggi per anno scolastico, escludendo le uscite didattiche sul territorio con lo scuolabus o con il treno. ART.34 - PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE E DEI VIAGGI In merito alle visite ed ai viaggi è indispensabile coordinare l'attività degli organi collegiali rispettando le seguenti scadenze ART.35 - PARTECIPAZIONE ALUNNI ALLE VISITE GUIDATE E AI VIAGGI DI ISTRUZIONE. Le visite guidate e i viaggi di istruzione rientranti nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa saranno organizzati favorendo la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni; eventuali ed eccezionali deroghe saranno valutate singolarmente dal dirigente scolastico. Tale criterio invece non si applica per i viaggi connessi ad attività sportive, organizzati a livello di plesso o di istituto. L'alunno che ad avviso dei genitori si trovi in condizione di salute non compatibile con la partecipazione all’uscita viene affidato, nel giorno in cui la stessa si svolge, ad uno dei docenti della stessa classe o di classe diversa che rimane in servizio presso la sede scolastica. Qualora l'uscita interessi tutte le classi del Plesso la famiglia dell'alunno che non partecipa viene informata per iscritto che in quel giorno non sarà possibile garantire né l'attività né la sorveglianza. ART. 36 - OBBLIGHI E DIVIETI È tassativamente obbligatorio acquisire per ogni viaggio di istruzione il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Per i viaggi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.293 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, gli alunni devono essere in possesso di un documento di identità o di una sua copia fotostatica (riportante le generalità dell’alunno con foto). Per gli alunni della scuola dell’Infanzia è previsto un tesserino di riconoscimento. Per i viaggi all’estero ogni alunno deve essere in possesso di un documento di identità non scaduto e valido per l’espatrio e del tesserino sanitario. I viaggi di istruzione con pullman devono essere effettuati nel rispetto della normativa prevista dal codice della strada. Non accompagnare gli alunni in parchi di divertimento (luna park e in luoghi con giostre pericolose). Non usare i natanti ad eccezione di traghetti o battelli di servizio pubblico che diano garanzia sicurezza. ART. 37 - PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI La funzione di accompagnatore viene svolta dal personale docente (anche se non viene esclusa la possibilità di partecipazione del Dirigente Scolastico e del personale non docente). I docenti accompagnatori sono soggetti alle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori. Quanto al numero si stabilisce: ART. 38 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI (scuola dell’Infanzia e Primaria) Spetta ai Consigli di interclasse e/o delle sezioni/classi coinvolte stabilire i criteri e le modalità per l’ammissione di uno o più genitori al singolo viaggio. ART. 39 - AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione delle visite guidate viene concessa direttamente dal Dirigente Scolastico. I viaggi di istruzione devono essere stati approvati dal Consiglio di Istituto nel rispetto del presente Regolamento e vengono autorizzati dal Dirigente Scolastico. ART. 40 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono attività didattiche programmate dalla scuola pertanto durante tutto l’orario di svolgimento gli alunni e i genitori accompagnatori sono assicurati contro gli infortuni dall’Assicurazione della scuola per il tragitto da casa a scuola e durante tutto lo svolgimento del viaggio ad eccezione degli infortuni che avvengono con il mezzo di trasporto nel qual caso sarà chiamata in causa l’assicurazione della Ditta fornitrice del mezzo stesso. ART. 41 - PRECAUZIONI E AVVERTENZE E’ opportuno sia prestabilito un luogo di riferimento per il pranzo, da utilizzarsi per ogni evenienza (pioggia, consumazione pasto ecc.) Di tale luogo sarà data preventiva e precisa indicazione alle famiglie con eventuale recapito telefonico. TITOLO V - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
CAPO II - FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE
TITOLO I - NORME COMUNI
TITOLO II - COMPORTAMENTO ALUNNI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
TITOLO III – SCUOLA - FAMIGLIA - PATTO FORMATIVO
TITOLO IV - PERSONALE DOCENTE
TITOLO V - PERSONALE NON DOCENTE
TITOLO VI - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE