Premessa
1. Le attività e le finalità perseguite mediante l'uso delle palestre comunali sono improntate alla valorizzazione degli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.
2. La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la esplicano con la stipula di assegnazioni con società sportive locali o con fini culturali e ricreativi con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.
3. Il presente Regolamento viene emanato a integrazione e maggior specificazione delle disposizioni di legge, regionali e statali, applicabili in materia e delle disposizione dei vigenti Regolamenti per la gestione e l’uso degli impianti sportivi e per l’incentivazione delle pratiche sportive approvati dai Consigli Comunali.
Articolo 1 - Attività ammesse
1. L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per scopi inerenti attività sportive o ricreative purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui sotto.
2. È consentito l'accesso unicamente ad atleti, allenatori, accompagnatori e dirigenti dell'agenzia assegnataria mentre è proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutte le palestre scolastiche prive del certificato di agibilità per manifestazioni sportive o di altro tipo rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.
3. L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle palestre implica l'autorizzazione da parte del Comune proprietario. Le stesse dovranno essere rimosse prima dell'attività didattica.
Articolo 2 - Soggetti ammessi
Sono ammessi all’utilizzo delle palestre soggetti giuridici senza fini di lucro, quali Società e associazioni sportive, associazioni polisportive, gruppi di associazioni sportive consorziate, associazioni sportive scolastiche e altre organizzazioni che abbiano fatto riferimento nel loro statuto alle attività sportive, motorie o psicomotorie, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del Coni e/o agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Articolo 3 - Assegnazione
1. L'assegnazione delle palestre ed i relativi orari di distribuzione saranno definiti dall’Amministrazione comunale sentita l'Istituzione Scolastica che dovrà il proprio nulla osta al fine di evitare sovrapposizioni con le attività didattiche che hanno in ogni caso la precedenza assoluta.
2. Durante l'orario scolastico le palestre sono gestite direttamente dall'Istituzione Scolastica per l'adempimento del proprio programma di offerta formativa o per attività inerenti alle proprie attività istituzionali deliberate dai competenti Organi scolastici .
3. Per orario extrascolastico si intende di massima la fascia oraria compresa fra le ore 16,30 e le ore 22,00 dei giorni feriali, nonché i periodi di chiusura delle scuole in ottemperanza al calendario scolastico qualora le condizioni lo consentano.
4. Per i criteri di assegnazione si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti per la gestione e l’uso degli impianti sportivi e per l’incentivazione delle pratiche sportivi vigenti nei Comuni di Calosso, Castagnole delle Lanze, Costigliole d’Asti e Isola d’Asti e, in particolare all’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003).
Articolo 4 - Condizioni di utilizzo
1. I soggetti che ricevono in assegnazione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
2. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione.
3. Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi assegnatari; a tal fine l'assegnatario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell’uso dei locali nel periodo suddetto.
4. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto.
5. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni.
6. Salvo non disposto diversamente dall’Amministrazione comunale in accordo con la Dirigenza scolastica, l'assegnatario è responsabile dell'apertura e chiusura dei locali durante l'assegnazione.
7. L'accesso ai locali è subordinato alla presenza di un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile dell'attività il cui nominativo deve essere comunicato agli Uffici comunali e all'Istituzione Scolastica alla stipula dell'assegnazione e dovrà avvenire, ove la struttura lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con altri locali della scuola.
8. Salvo non disposto diversamente dall’Amministrazione Comunale in accordo con la Dirigenza scolastica la pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi dovrà essere garantita dall'assegnatario che all'atto della domanda di concessione dovrà indicare il nominativo dell'addetto.
9. I locali non potranno essere sub-assegnati a chiunque e a qualunque titolo pena la revoca immediata dell'autorizzazione.
10. L'assegnatario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e della utilizzazione di attrezzature e impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 in caso di altre attività.
11.Come espressamente previsto dal D.I. 44/2001, art. 50 c. 3, l'assegnatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di R.C. con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare ai fruitori degli spazi assegnati. Valgono a questi fini le polizze collettive R.C. stipulate a favore delle affiliate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione sociale e sportiva.
È fatto inoltre obbligo agli assegnatari di assicurare i propri affiliati partecipanti alle attività sportive, anche tramite le Federazioni sportive o gli Enti di Promozione sociale o sportiva di appartenenza, per il caso di infortuni che dovessero verificarsi durante le attività stesse.
Art. 5 – Prescrizioni
1.L’accesso della palestra nella zona destinata alle attività sportive è riservata solo alle persone che calzano scarpe da ginnastica ben pulite, prive di tacchetti e con suola che non alteri la superficie di calpestio;
2.In palestra e nei locali adiacenti (spogliatoi, corridoi…), come in tutti i locali scolastici e relative pertinenze è vietato fumare;
3.Al termine della lezione/allenamento gli utenti sono tenuti ad abbandonare la palestra, gli spazi ed i locali scolastici nel rispetto dell’orario assegnato;
4. È vietato duplicare le chiavi di accesso alla palestra o ai locali scolastici per cederle ad altri soggetti diversi dai Dirigenti Responsabili e si è tenuti a restituirle alla Scuola o al Comune al termine dell’anno scolastico
Articolo 6 - Modalità di utilizzo
1. Nel rispetto del presente regolamento l’Amministrazione comunale individuerà nelle singole assegnazioni tutte le modalità di utilizzo necessarie al fine di impegnare gli assegnatari ad un uso consono della struttura che dovrà essere restituita alla propria funzionalità giornalmente al termine delle attività extrascolastiche.
Articolo 7 - Verifiche ed ispezioni
1. L’Amministrazione comunale o l’istituzione Scolastica, per assicurare che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente regolamento, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.
Articolo 8 - Revoche e sospensioni
Per fini istituzionali dell'Ente o dell’Istituzione Scolastica, la fruizione delle palestre in orario extrascolastico potrà comunque essere sospesa in qualsiasi momento, previo, se non incorrano condizioni contingibili e urgenti, un preavviso di 15 giorni, senza che nulla sia dovuto come risarcimento da parte dell'Amministrazione Comunale o dell’Istituzione Scolastica.. L'uso delle palestre potrà essere nuovamente concesso qualora decadano i motivi istituzionali che ne hanno determinato la sospensione.
Articolo 9 - Interventi sugli impianti
1. Chiunque intenda intervenire sugli impianti o le attrezzature per opere di miglioria, di ripristino o di altra natura, sempre compatibilmente con la destinazione d'uso degli stessi, dovrà presentare specifica richiesta, corredata dalla documentazione tecnica necessaria, all’amministrazione comunale e per conoscenza all’Istituzione Scolastica.
2. Chiunque esegua interventi non conformi a quanto sopra, esonera automaticamente l'Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità nei confronti di persone o cose, rimanendo impregiudicate le azioni di rivalsa e sanzionatorie che ne possano conseguire.
Articolo 10 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda vigenti Regolamenti per la gestione e l’uso degli impianti sportivi e per l’incentivazione delle pratiche sportive approvati dai Consigli Comunali e alle norme di legge regionali e statali applicabili alle fattispecie qui regolamentate.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, ove in contrasto con le fonti normative e regolamentari sopra citate o di futura emanazione, sono inapplicabili.