COMPETENZE
Art. 1 Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, per l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e i progetti didattici
- decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe, sentito il parere del consiglio di classe;
- promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- elegge i docenti Funzioni Strumentali, i docenti che faranno parte del Comitato di valutazione del personale insegnante, i docenti membri delle Commissioni;
- approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
- ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche;
- delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività didattica.
COMPOSIZIONE
Art.2- Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente vicario.
Il D.S. quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.
Art. 3- La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti di norma non è aperta alle componenti estranee al Collegio stesso, tuttavia è consentito l’intervento di esperti esterni per la trattazione e l’approfondimento di specifiche tematiche, come risulterà nell’o.d.g della convocazione.
FUNZIONAMENTO
Art.4- All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti discute e delibera le linee generali della programmazione del proprio lavoro.
Art.5- La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a 48 ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente e/o via internet. Nella convocazione, oltre all'o.d.g., che deve sempre prevedere la voce varie ed eventuali, deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e la durata prevista della seduta.
Art. 6- Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca il Collegio dei Docenti quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.
Art. 7- L' ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. dal Presidente o da almeno il 10% dei docenti. Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio. La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno cinque giorni) rispetto al giorno dell'adunanza, 2 giorni prima in carattere di urgenza.
Art 8- Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal Presidente o da almeno il 10% dei docenti. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati.
Art. 9- Per la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno di componenti in carica.
L’accertamento del numero legale deve essere fatto, di norma, con appello nominale, prima di dare inizio alla riunione. Il presidente può ripetere tale accertamento, anche su richiesta di un docente, in qualunque momento della riunione.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, a eccezione dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è superiore alla metà più uno In caso di parità, prevale il voto del presidente.
La votazione si effettua per alzata di mano.
Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale, su richiesta motivata, di almeno uno dei componenti del Collegio, dopo essere stata accolta dal D.S.
La votazione per scegliere più candidati a varie funzioni/compiti è a scrutinio segreto.
Art. 10- La presentazione di “mozioni, di qualsiasi tipo, può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti.
Nel caso che un insegnante, o gruppo di insegnanti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l’obbligo di procedere alla sospensione della seduta per almeno dieci minuti.
Il D.S. regolerà gli interventi invitando alla chiarezza e alla brevità, inviterà inoltre a evitare inutili ripetizioni, consentendo dopo il singolo intervento una breve replica.
Il presidente si limiterà ad introdurre e a moderare il dibattito, assicurando l’osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e della votazione.
L’ordine di trattazione degli argomenti all’o.d.g. è quello della convocazione: (eventuali variazioni nella successione degli argomenti devono essere deliberate dal collegio docenti.)
Art. 11- Le funzioni di. segretario sono attribuite dal D.S. a uno dei collaboratori, che procede alla stesura del verbale della riunione. Copia di tale verbale sarà pubblicata all’albo entro 20 gg dallo svolgimento della riunione e allegata contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
Eventuali puntualizzazioni al verbale devono essere presentate, dagli interessati, mediante testo scritto, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quali parti del verbale stesso debbano essere riferite. Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al verbale, che si darà comunque per letto, all'approvazione del C.d.D. e trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso.
Art. 12- Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede nell'ordine nel quale sono state fatte le richieste d'intervento; regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.
Art.13- Durante le discussioni nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento. Ogni docente, tuttavia, può prendere la parola, nella forma più succinta, unicamente per fatto personale, per mozione d'ordine, e per dichiarazione di voto.
Chi vuole che il suo intervento venga ripetuto testualmente a verbale è tenuto a darne lettura al Collegio e a consegnarlo al verbalizzatore entro la fine della seduta.
Art. 14- Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti, su decisione del Presidente. Sono ammesse nella stessa seduta complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento.
Art. 15- Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Su richiesta di almeno dieci docenti si procede per appello nominale.
Art. 16- È necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si faccia questione di persone.
Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati dalla commissione elettorale in carica.
Art. 17- Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione dei membri degli organi del Collegio (es. membri del Comitato di valutazione), ogni docente può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.
Art. 18- Le deliberazioni del Collegio, salvo i casi per i quali disposizione di legge e del presente regolamento prescrivano diversamente, sono adottate su testo scritto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 19- Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate.
Art. 20- La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Art. 21- Eventuali proposte di modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono essere presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio mediante testo scritto, specificando titolo, articolo e comma ai quali vanno riferite.
Il presidente è tenuto a introdurre tali proposte nell'o.d.g. di una seduta del Collegio dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica.
Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art. 22- Copia del presente regolamento deve essere esposta all’albo dell’Istituto
Costigliole d’Asti, 09/10/2012
(delibera n. 12 collegio dei docenti del 09/10/2012)
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